Inviato: 21/10/2008 19:24:21
Oggetto: Responsabilità per la sicurezza in cantiere di chi commissiona i lavori edili
Messaggio:
Vorrei inaugurare un thread in cui discutiamo delle responsabilità dei committenti, ispirato da un mio precedente thread in cui chiedevo delucidazioni proprio su questo tema. Dato che mi sono incuriosito alla cosa - anche, e soprattutto, perchè riguarda direttamente il mio lavoro - mi sono fatto un quadro complessivo della situazione delle responsabilità a cui si va incontro quando si commissionano dei lavori edili. Questo perchè, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, la responsabilità che "tutto sia a posto" non è solo dell'impresa o del direttore dei lavori - se c'è - ma è anche e soprattutto di chi commissiona i lavori.
L'apparato burocratico che ci sovrasta, infatti, molto spesso ci attribuisce delle responsabilità che non sappiamo nemmeno di avere.
cerco di fare appresso un quadro della situazione: grazie in anticipo a chi volesse partecipare per modificare/integrare/commentare il tutto.
la sicurezza dei lavoratori
In questi tempi, noi tutti abbiamo sotto gli occhi l'evidentissimo problema delle morti bianche. Tra i luoghi di lavoro più pericolosi ci sono proprio i cantieri edili, dove si utilizzano macchinari di grande potenza, dove si producono suoni assordanti e dove vengono prodotte in continuazione scaglie di inerti e polveri finissime, spesso contenenti materiali dannosi per la salute. Ogni morte bianca che avviene, si cerca sempre di capire di chi è la colpa e come si può arginare il problema: quindi il legislatore ha costruito delle leggi, di recente tutte raggruppate nel d.lgs. 81/2008, che vorrebbero cercare di arginare il problema (o meglio, a mio avviso, di cercare di scaricare le responsabilità altrove).
In base a questa recente normativa, per le opere edili di qualunque tipo (sia quelle che richiedono una DIA, sia quelle ad attività edilizia libera), vi sono dei casi in cui è obbligo del committente adempiere a tutta una serie di procedure normative.
Anzitutto, per comprendere la normativa, è necessario capire la definizione degli uomini-giorni, che viene usato per stimare l'entità dei lavori. Questo valore è calcolato moltiplicando la durata presunta dei lavori, in giorni effettivi di lavoro, per il numero stimato medio degli operai che vi avranno impiego. Così se avremmo un cantiere che durerà 30 giorni lavorativi, con 3 operai impiegati, avremmo un cantiere con un entità presunta di 90 uomini-giorni.
La legge prevede che per i lavori edili al di sotto dei 200 uomini-giorni non vi sono obblighi da parte del committente nel redigere i documenti di cui al succidato d.lgs. Rimane comunque l'obbligo di vigilare (?) sulla sicurezza in cantiere, di cui sono investiti sia il committente che il responsabile dell'impresa esecutrice (ma anche il direttore dei lavori, se le altre normative - dpr. 380/01 - ne prevede la presenza).
Ma attenzione: se nel cantiere sono impiegate più di una impresa, allora l'obbligo di adempiere agli obblighi normativi scatta indipendentemente dal numero di uomini-giorni del cantiere!! Siccome questo è un caso molto diffuso, a volte si prendono sottogamba dei lavori minori (magari che ne so, il rifacimento di un bagno) che potrebbero portare a grossi problemi di responsabilità, in cui ci andrebbe di mezzo anche il committente.
quindi vediamo gli obblighi normativi:
- nominare un coordinatore per la sicurezza nei cantieri edili, che abbia seguito un corso specifico e che abbia quindi il relativo attestato. Purtroppo, questo è un aggravio ulteriore di costi, perchè la parcella di un coordinatore si aggira intorno al 6-7% del totale complessivo dei lavori.
- redigere un Piano Operativo per la Sicurezza (lo redige il coordinatore, a sua firma) che ogni operaio deve leggere (ce li vedete, gli operai che leggono il POS? gli stessi che si fanno delle grasse risate quando gli dici di mettersi il caschetto regolamentare o i guanti quando usano il martello demolitore... Rolling Eyes ) e che sia il coordinatore e sia il committente devono controllare che venga rispettato - è grosso modo un insieme di norme di comportamento nelle diverse situazioni di potenziale pericolo. Una copia del POS deve sempre essere presente in cantiere.
- spedire la notifica preliminare (art. 99 d.lgs. 81/0Cool all'ente preposto per la vigilanza sulla sicurezza dei cantieri e alla direzione provinciale del lavoro (questo è preciso obbligo del committente, anche se in genere la scrive e la spedisce il coordinatore o il direttore dei lavori). La notifica va poi appesa in cantiere.
che succede se non faccio queste cose e viene un controllo?
se viene un controllo e non sono state fatte queste cose c'è una denuncia penale ( !!! ) per mancati adempimenti normativi, che portano a delle multe, a cui saranno soggetti il committente, il responsabile dell'impresa, il direttore dei lavori. Le sanzioni vanno infatti dai 2 ai 4 mesi di reclusione oppure ad una ammenda amministrativa da 2500 a 10000 euro (per un direttore dei lavori che timbra una semplice DIA, significa rischiare di dover pagare una multa superiore al doppio della sua parcella...)
morale...
Facciamo attenzione ad affidare i lavori ad un impresa che poi avrà bisogno di subappaltare una o più cose! scegliamo orientativamente imprese che sappiano fare tutto loro o, quantomeno, facciamo mettere nero su bianco all'impresa che se il cantiere rientrasse nei termini di legge sulla sicurezza del cantiere, sarà lei ad adempiere a tutti gli obblighi normativi di sorta, senza aggravi sul costo pattuito. Per la ristrutturazione di un appartamento, infatti, difficilmente si "sforano" i 200 uomini-giorno, anche se ci si va spesso vicino. Poi se sono 250 e non 200 non ci fa caso nessuno, beninteso.
Facciamo inoltre attenzione che il governo, attualmente, sta facendo molta pressione per far fare più controlli sui cantieri, proprio perchè il fenomeno delle morti bianche sta dilagando continuamente.
mie considerazioni...da prendere con le molle!!
Purtroppo queste normative, da come la vedo io, servono solo a sollevare i governi dalle loro responsabilità per scaricarle altrove (mi chiedo che li paghiamo a fare, se manco si prendono le responsabilità...). Sono inoltre norme fatte da gente che nel cantiere non ci ha mai messo piede, e non ha capito che il problema non è il coordinare la sicurezza, ma istruire il singolo operaio, che si fa beffa che schernisce i caschetti, i guanti e gli occhiali di protezione, che non si preoccupa di proteggersi contro le cadute nel vuoto, che si arrampica sulle scale poggiate precariamente. Purtroppo la falla sta sempre li: l'eccessivo senso di sicurezza della propria condizione di lavoro. E qui non c'è coordinatore, committente o imprenditore che possa farci nulla, purtroppo.
In tutto questo marasma, un povero cittadino che si vuole ristrutturare il bagno di casa e commette l'errore fatale di chiamare due imprese diverse, magari una per mettere le piastrelle e l'altra per fare l'impianto idraulico, rischia il carcere da 2 a 4 mesi o una multa probabilmente superiore alla spesa complessiva per la ristrutturazione...probabilmente la legge è strutturata per cantieri importanti, ma sebbene nella precedente 494 vi fossero dei meccanismi per evitare, appunto, che anche le semplici lavorazioni domestiche, anche di ordinaria manutenzione, non ricadessero in obblighi complessi, ora questi meccanismi sono del tutto scomparsi.
di buono ora c'è che abbiamo un unica legge, un unico riferimento, al posto di un dedalo normativo che era decisamente complesso da interpretare.
aspetto altri interventi e commenti!!