Messaggio:Edilizia: chiarimenti sulla formazione obbligatoria pre-assuntiva
21 nov 2008 Forniti dalle parti sociali di settore, su richiesta della Formedil, chiarimenti su alcuni dubbi interpretativi in merito alla formazione obbligatoria pre-assuntiva delle 16 ore nel settore edile in base all'art. 91 del recente CCNL sottoscritto il 18/6/2008.
L'innovazione contrattuale, che prevede una sperimentazione biennale (1/1/2009-31/12/2010), prevede che la formazione d'ingresso (16 ore in due giornate a tempo pieno) è collocata prima dell'inizio del rapporto di lavoro e pertanto non grava nè economicamente, nè organizzativamente sull'impresa, offrendo al sistema, allo stesso tempo, positive opportunità, unitamente a problemi gestionali non irrilevanti.
Tale formazione, impartisce un "minimo etico" di formazione al "sapersi muovere in cantiere in modo razionale e sicuro" a tutti i nuovi ingressi prima del primo minuto di lavoro, prevedendo una formazione che è prima di tutto "formazione professionale", ovvero formazione finalizzata a mettere in grado il nuovo lavoratore di svolgere in modo professionalmente produttivo e corretto (e di conseguenza sicuro) le mansioni che normalmente vengono assegnate ad un nuovo entrato e che costituiscono l'abc del mestiere.
Questo aspetto diventa particolarmente interessante nel caso di lavoratori stranieri.
Primo accesso
Si chiarisce che per lavoratore che acceda per la prima volta nel settore, deve intendersi quel lavoratore italiano che non possa provare con apposita documentazione di avere già avuto un pregressa esperienza di lavoro presso un cantiere edile.
Lo stesso vale nel caso di lavoratore straniero,il quale dovrà frequentare le 16 ore nel caso in cui non possa dimostrare di avere già lavorato in Italia, in un cantiere edile , anche nel caso in cui abbia prestato la propria attività nel settore nel proprio Paese d'origine.
Al contrario non dovrà effettuare le 16 ore, il lavoratore straniero che abbia frequentato corsi di formazione presso il proprio Paese d'origine, nel quadro delle convenzioni con gli enti bilaterali italiani.
Nel caso dell'apprendistato, le parti sociali convengono che le 16 ore devono essere ricomprese nelle 24 ore di formazione di cui all'art.92 del Ccnl di settore, purchè effettuate presso la Scuola edile.
Tale previsione è inoltre in linea con quanto previsto dall'art.37 del T.U. sulla sicurezza nel senso che il datore di lavoro deve assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di tutela e scurezza sul lavoro, anche rispetto alle conoscenze linguistiche e fatti salvi eventuali adattamenti che potrebbero derivare dalla nuove statuizioni in materia da parte della Conferenza Stato - Regioni, cosi come previsto dal comma 2 del medesimo articolo
In tale ipotesi, le 16 ore di formazione potranno essere espletate nell'avvio della fase lavorativa dell'apprendista, escludendo in tal caso il rimborso della scuola all'impresa di cui all'art. 21, previsto qualora la formazione avvenga nei trenta gironi dall'assunzione del lavoratore.
Le parti saranno promotrici di un'azione congiunta al fine di sensibilizzare imprese e lavoratori apprendisti sulla necessità che le 16 ore siano effettuate nel primo corso utile, ovvero quello immediatamente successivo all'assunzione.
Comunicazione nei tre giorni
Le scuole edili dovranno effettuare un programmazione dei corsi di formazione per i lavoratori al primo ingresso con una cadenza, almeno nel primo periodo settimanale.
Le scuole edili dovranno informare tempestivamente le imprese di tale programmazione, in modo tale da consentire alle stesse di programmare l'inserimento dei lavoratori dandone comunicazione sollecita alla Cassa edile.
In tale modo i tre giorni per la comunicazione, seppure di calendario, non risulteranno incongrui per la predisposizione dei corsi,stante come detto, la loro programmazione quantomeno settimanale.
Pertanto, la Scuola Edile dovrà fornire in modo accurato e capillare, con congruo anticipo rispetto al primo gennaio 2009, a tutte le imprese e a tutti i consulenti del lavoro:
il calendario dei corsi di 16 ore;
il programma didattico del corso di formazione;
una scheda informativa con le informazioni indispensabili per il lavoratore per la frequenza del corso (sede, come arrivare, eventuali documenti da portare con sè).
Armonizzazione con art. 87 e 110 Ccnl con il Testo Unico Sicurezza
Viene precisato che le 16 ore di formazione in pre-assunzione previste nell'allegato 21 del Verbale di accordo devono ricomprendere le ore di formazione di cui agli art.87 e 110 del contratto collettivo collegate al primo ingresso nel settore.
Finalità dell'innovazione
Dunque, la sperimentazione dell'innovazione contrattuale rappresenta un importante banco di prova per il sistema delle Scuole Edili in quanto le induce necessariamente a erogare a imprese e lavoratori una tipologia di servizio che non comprende solo il momento formativo propriamente detto (il corso), ma anche una serie di attività di promozione e gestione di un percorso di sviluppo professionale (psp) della persona che ha nella formazione preingresso di sedici ore il suo start up.
La formazione iniziale di sedici ore, che rappresenta per il lavoratore il primo approccio con il settore, deve prevedere un'adeguata accoglienza e deve mostrargli in modo chiaro e convincente che il settore tutelato del lavoro edile mette a sua disposizione risorse e opportunità di crescita e sviluppo professionale.
All'interno del corso di preingresso (sedici ore) è pertanto utile effettuare un approfondito colloquio e presentare al lavoratore i servizi che la Scuola Edile mette a disposizione per la sua crescita professionale.