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MARCO_CAMPAGNA
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14/01/2008 20:07:06

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Inviato: 21/10/2008 19:24:21
Oggetto: Responsabilità per la sicurezza in cantiere di chi commissiona i lavori edili
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Vorrei inaugurare un thread in cui discutiamo delle responsabilità dei committenti, ispirato da un mio precedente thread in cui chiedevo delucidazioni proprio su questo tema. Dato che mi sono incuriosito alla cosa - anche, e soprattutto, perchè riguarda direttamente il mio lavoro - mi sono fatto un quadro complessivo della situazione delle responsabilità a cui si va incontro quando si commissionano dei lavori edili. Questo perchè, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, la responsabilità che "tutto sia a posto" non è solo dell'impresa o del direttore dei lavori - se c'è - ma è anche e soprattutto di chi commissiona i lavori.

L'apparato burocratico che ci sovrasta, infatti, molto spesso ci attribuisce delle responsabilità che non sappiamo nemmeno di avere.

cerco di fare appresso un quadro della situazione: grazie in anticipo a chi volesse partecipare per modificare/integrare/commentare il tutto.

la sicurezza dei lavoratori

In questi tempi, noi tutti abbiamo sotto gli occhi l'evidentissimo problema delle morti bianche. Tra i luoghi di lavoro più pericolosi ci sono proprio i cantieri edili, dove si utilizzano macchinari di grande potenza, dove si producono suoni assordanti e dove vengono prodotte in continuazione scaglie di inerti e polveri finissime, spesso contenenti materiali dannosi per la salute. Ogni morte bianca che avviene, si cerca sempre di capire di chi è la colpa e come si può arginare il problema: quindi il legislatore ha costruito delle leggi, di recente tutte raggruppate nel d.lgs. 81/2008, che vorrebbero cercare di arginare il problema (o meglio, a mio avviso, di cercare di scaricare le responsabilità altrove).

In base a questa recente normativa, per le opere edili di qualunque tipo (sia quelle che richiedono una DIA, sia quelle ad attività edilizia libera), vi sono dei casi in cui è obbligo del committente adempiere a tutta una serie di procedure normative.

Anzitutto, per comprendere la normativa, è necessario capire la definizione degli uomini-giorni, che viene usato per stimare l'entità dei lavori. Questo valore è calcolato moltiplicando la durata presunta dei lavori, in giorni effettivi di lavoro, per il numero stimato medio degli operai che vi avranno impiego. Così se avremmo un cantiere che durerà 30 giorni lavorativi, con 3 operai impiegati, avremmo un cantiere con un entità presunta di 90 uomini-giorni.

La legge prevede che per i lavori edili al di sotto dei 200 uomini-giorni non vi sono obblighi da parte del committente nel redigere i documenti di cui al succidato d.lgs. Rimane comunque l'obbligo di vigilare (?) sulla sicurezza in cantiere, di cui sono investiti sia il committente che il responsabile dell'impresa esecutrice (ma anche il direttore dei lavori, se le altre normative - dpr. 380/01 - ne prevede la presenza).

Ma attenzione: se nel cantiere sono impiegate più di una impresa, allora l'obbligo di adempiere agli obblighi normativi scatta indipendentemente dal numero di uomini-giorni del cantiere!! Siccome questo è un caso molto diffuso, a volte si prendono sottogamba dei lavori minori (magari che ne so, il rifacimento di un bagno) che potrebbero portare a grossi problemi di responsabilità, in cui ci andrebbe di mezzo anche il committente.

quindi vediamo gli obblighi normativi:
- nominare un coordinatore per la sicurezza nei cantieri edili, che abbia seguito un corso specifico e che abbia quindi il relativo attestato. Purtroppo, questo è un aggravio ulteriore di costi, perchè la parcella di un coordinatore si aggira intorno al 6-7% del totale complessivo dei lavori.
- redigere un Piano Operativo per la Sicurezza (lo redige il coordinatore, a sua firma) che ogni operaio deve leggere (ce li vedete, gli operai che leggono il POS? gli stessi che si fanno delle grasse risate quando gli dici di mettersi il caschetto regolamentare o i guanti quando usano il martello demolitore... Rolling Eyes ) e che sia il coordinatore e sia il committente devono controllare che venga rispettato - è grosso modo un insieme di norme di comportamento nelle diverse situazioni di potenziale pericolo. Una copia del POS deve sempre essere presente in cantiere.
- spedire la notifica preliminare (art. 99 d.lgs. 81/0Cool all'ente preposto per la vigilanza sulla sicurezza dei cantieri e alla direzione provinciale del lavoro (questo è preciso obbligo del committente, anche se in genere la scrive e la spedisce il coordinatore o il direttore dei lavori). La notifica va poi appesa in cantiere.

che succede se non faccio queste cose e viene un controllo?

se viene un controllo e non sono state fatte queste cose c'è una denuncia penale ( !!! ) per mancati adempimenti normativi, che portano a delle multe, a cui saranno soggetti il committente, il responsabile dell'impresa, il direttore dei lavori. Le sanzioni vanno infatti dai 2 ai 4 mesi di reclusione oppure ad una ammenda amministrativa da 2500 a 10000 euro (per un direttore dei lavori che timbra una semplice DIA, significa rischiare di dover pagare una multa superiore al doppio della sua parcella...)

morale...

Facciamo attenzione ad affidare i lavori ad un impresa che poi avrà bisogno di subappaltare una o più cose! scegliamo orientativamente imprese che sappiano fare tutto loro o, quantomeno, facciamo mettere nero su bianco all'impresa che se il cantiere rientrasse nei termini di legge sulla sicurezza del cantiere, sarà lei ad adempiere a tutti gli obblighi normativi di sorta, senza aggravi sul costo pattuito. Per la ristrutturazione di un appartamento, infatti, difficilmente si "sforano" i 200 uomini-giorno, anche se ci si va spesso vicino. Poi se sono 250 e non 200 non ci fa caso nessuno, beninteso.

Facciamo inoltre attenzione che il governo, attualmente, sta facendo molta pressione per far fare più controlli sui cantieri, proprio perchè il fenomeno delle morti bianche sta dilagando continuamente.

mie considerazioni...da prendere con le molle!!

Purtroppo queste normative, da come la vedo io, servono solo a sollevare i governi dalle loro responsabilità per scaricarle altrove (mi chiedo che li paghiamo a fare, se manco si prendono le responsabilità...). Sono inoltre norme fatte da gente che nel cantiere non ci ha mai messo piede, e non ha capito che il problema non è il coordinare la sicurezza, ma istruire il singolo operaio, che si fa beffa che schernisce i caschetti, i guanti e gli occhiali di protezione, che non si preoccupa di proteggersi contro le cadute nel vuoto, che si arrampica sulle scale poggiate precariamente. Purtroppo la falla sta sempre li: l'eccessivo senso di sicurezza della propria condizione di lavoro. E qui non c'è coordinatore, committente o imprenditore che possa farci nulla, purtroppo.

In tutto questo marasma, un povero cittadino che si vuole ristrutturare il bagno di casa e commette l'errore fatale di chiamare due imprese diverse, magari una per mettere le piastrelle e l'altra per fare l'impianto idraulico, rischia il carcere da 2 a 4 mesi o una multa probabilmente superiore alla spesa complessiva per la ristrutturazione...probabilmente la legge è strutturata per cantieri importanti, ma sebbene nella precedente 494 vi fossero dei meccanismi per evitare, appunto, che anche le semplici lavorazioni domestiche, anche di ordinaria manutenzione, non ricadessero in obblighi complessi, ora questi meccanismi sono del tutto scomparsi.

di buono ora c'è che abbiamo un unica legge, un unico riferimento, al posto di un dedalo normativo che era decisamente complesso da interpretare.

aspetto altri interventi e commenti!!
ICIA2008

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Inviato: 22/10/2008 00:14:23
Oggetto: sicurezza sul lavoro
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CIAO
sulla sicurezza del lavoro ce n'e'tanta da dire!
questa vige non solo nei cantieri ma, presso una qualsiasi struttura ed azienda che si avvalga anche solo di soci e/o di collaboratori.
Concordo con te sulla difficolta' nel "costringere" i lavoratori ad utilizzare tutti i dispositivi a loro forniti a scopo precauzionale e, sottolineiamolo, obbligatorie.
Una piccola tutela il datore di lavoro la puo' attuare, consegnando al lavoratore un elenco, controfirmato, del materiale antinfortunistico a lui fornito, con tutte le indicazioni per il suo "corretto" utilizzo.
Altro consiglio e' quello di inserire nel codice disciplinare aziendale l'obbligo del rispetto della Legge sulla sicurezza sul lavoro e le relative infrazioni in caso di inadempienze.

Voglio anche segnalare in materia di sicurezza sul lavoro per i lavoratori dipendenti o collaboratori il sito della dpl di Modena
www.dplmodena.it

ARCHANDREA

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Inviato: 22/10/2008 08:52:05
Oggetto: *Inserire l' oggetto del messaggio
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caro Marco,
la tua disamina è perfetta e condivisa credo dalla totalità dei professionisti, purtroppo le leggi le fanno tecnici dietro una scrivania e non quelli con le scarpe infangate che ogni giorno vanno in cantiere, ogni commento è superfluo....
STUDIO_ARCHITETTURA

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Inviato: 22/10/2008 12:23:21
Oggetto: Purtroppo le leggi le fanno persone che non sanno cosa significhi la parola "CANTIERE"...
Messaggio:

Citazione: archandrea - 22/10/2008 8.52.05

caro Marco,
la tua disamina è perfetta e condivisa credo dalla totalità dei professionisti, purtroppo le leggi le fanno tecnici dietro una scrivania e non quelli con le scarpe infangate che ogni giorno vanno in cantiere, ogni commento è superfluo....


Concordiamo...

Purtroppo le leggi le fanno persone che non sanno cosa significhi la parola "CANTIERE".

Bisogna conoscere, per deliberare...
ENNEGIELLE

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Inviato: 22/10/2008 12:33:17
Data Ultima Modifica: 22/10/2008 12:34:58 
Oggetto: mi permetto di dissentire:
Messaggio:

mi permetto di dissentire:

Se una persona fa dei lavori in casa NORMALMENTE fa una DIA. Tale DIA è redatta da un tecnico che prenderà la sua bella parcella per le pratiche ma DEVE, se è serio, avvisare il committente di quali siano gli adempimenti cui va incontro.
Anche perchè, se dietro ad una DIA c'è una nomina regolare, anche il tecnico passa dei guai qualora non provvede a tutti gli adempimenti.
Pertanto se il committente non è a conoscenza di quali siano le 'cose da fare', la colpa non è (Solo) sua, ma è, a mio modesto parere, del tecnico che non lo ha istruito.
Se poi il tecnico dice "qua ci vuole un piano di sicurezza che costa TOT" e il committente dice "non voglio spendere soldi per queste cose" uno si dimette dall'incarico e ciccia.

Non è compito del padrone di casa sapere quando e se occorre il POS, il PSC o il piano di lavoro. Come non è compito del padrone di casa verificare i rapporti di aeroilluminazione o la corretta posa in opera di impianti elettrici o idrici.
Ma è obbligo del progettista, del tecnico, del direttore dei lavori, mettere a parte il committente di quali siano le sue responsabilità e i suoi rischi.

Poi ciascuno fa come crede.

Ho lasciato perdere diversi lavori, anche ben retribuiti, pur di non fare le cose alla carlona (o all'italiana se preferite) e ho constatato a distanza di tempo che quei lavori sono stati poi eseguiti e seguiti da colleghi meno 'schizzinosi' di me.
Buon per loro, io ho una coscienza, una deontologia professionale e provo ad essere onesto con me stesso e coi clienti.
Non scendiamo in piazza poi, se la ruspa butta giù verande abusive, se il comune ordina demolizioni o la ASL boccia certi progetti.
Ma soprattutto non scandalizziamoci se si continua a morire nei cantieri.
Un responsabile della sicurezza rischia grosso se non dimostra di aver ripetutamente invitato gli operai ad adottare le procedure di sicurezza, in caso di infortunio.
Obbligare un operaio ad utilizzare il casco si può e si deve fare!
Allontanare un operaio recidivo nel lavorare in piena estate a torso nudo e in ciabattine si può e si deve fare.
Scrivere due righe all'impresa che DEVE usare i dispositivi anticaduta nel montare e smontare un ponteggio, si può e si deve fare.

Rende antipatici, lo so.
Fa perdere clienti, so anche questo.

ma non nascondiamoci dietro al dito di 'adempimenti assurdi'. ce ne sono, è vero.
;Ma a stragrande maggioranza delle imprese disattendono quelli più elementari, non quelli più assurdi.
ICIA2008

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Inviato: 22/10/2008 12:47:20
Oggetto: convegni sicurezza sul lavoro
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Congressi e convegni

-Prima Conferenza Nazionale sulla vigilanza in materia di lavoro
(conferenza - Roma, 28 ottobre 2008)
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/3B2D5C0F-85B3-42C2-BAD1-E9B556FA25ED/0/Conferenzavigilanza28102008.pdf

-"Il D.Lgs. 81/2008. Conoscerlo per applicarlo"
(convegno - Santa Maria Imbaro (CH), 24 novembre 2008)
http://www.istitutoaffarisociali.it/flex/files/D.5abd2bcbc6ec600ebba8/dlgs81_lanciano24nov.pdf
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Inviato: 22/10/2008 12:53:14
Data Ultima Modifica: 22/10/2008 14:27:30 
Oggetto: figurati che gli operai in cantiere non guardano nemmeno il progetto cartaceo!
Messaggio:

Figurati che gli operai in cantiere non guardano nemmeno il
progetto cartaceo!

Si fanno dire a voce dal capocantiere che si è fatto
spiegare dal progettista e nel migliore dei casi ci ha dato
un’occhiata! Quasi sempre infatti chiedono come realizzare dei
particolari che sono disegnati benissimo nel progetto.

Figuriamoci se guardano il PSC!

Ma il brutto sta nel fatto che se in cantiere il
coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione esige
determinate misure di cautela è pur vero che questi le elimineranno appena il
coordinatore sarà andato via!

Perché oggi vige la legge del
LAVORARE
COMODI!
E dell’essere SUPERFICIALI.

Il concetto “tanto a me non succede” purtroppo è normale ma non
solo in questo campo. Soluzioni?

Oltre a quello di mettere dei controllori permanenti e qualificati
non ne vedo!

Ma questo sarebbe una spesa e figuriamoci...

MARCO_CAMPAGNA

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Inviato: 22/10/2008 12:54:45
Oggetto: capisco...ma...
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Capisco quello che vuoi dire, ennegielle, ma purtroppo è la legge che decide chi ha la responsabilità e chi no. E, come purtroppo spesso ci si dimentica, la legge non ammette ignoranza.Io, come tecnico, ho sempre descritto tutte le responsabilità che ricadono sul committente, poichè esso non ne è esente. Certo anche il tecnico ha ovviamente le sue grosse responsabilità (che sono, appunto, la verifica della rispondenza dei progetti a tutte le leggi locali e nazionali sul fattore finestra, dimensione stanze, ecc ecc) che nessuno nega.

Io punto il dito contro una legge a mio parere poco logica, perchè investe di responsabilità enormi delle persone spesso ignare di quanto è loro dovere sapere. Considera che questa legge addossa TUTTE le responsabilità della sicurezza in cantiere, o dei suoi adempimenti, al committente se, per esempio, si fanno opere in manutenzione ordinaria, quindi senza l'obbligo di nominare un tecnico per una DIA, perchè è attività edilizia libera. In questo caso non c'è nemmeno il tecnico che ti dice quali sono le tue responsabilità di committente, perchè non va nè interpellato nè nominato. E'più che altro questo il problema di questa legge.

Poi c'è anche il problema dell'aggravio di costi di lavori, appunto, del tutto secondari come quelli di manutenzione ordinaria, che quindi richiederanno la nomina di un coordinatore, la redazione del piano di sicurezza, l'invio delle notifiche preliminari, che tra l'altro fanno scattare automaticamente delle visite di verifica dello spresal...per ripulire un cesso...?

Come ho detto sopra, comunque, nel mio piccolo dico sempre le cose come stanno: le responsabilità (che il committente ha...è impossibile negarlo), le possibilità, le eventuali vie d'uscita. Poi è il cliente che decide. Questo secondo me è il modo giusto di lavorare e di interfacciarsi con i clienti.
ICIA2008

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Inviato: 22/10/2008 12:57:17
Oggetto: sentenza cassazione del 28 febbraio 2008
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La Cassazione sulla indelegabilita’ della valutazione dei rischi

La indelegabilità da parte del datore di lavoro dell’obbligo della valutazione dei rischi con riferimento alle attrezzature di lavoro riguarda la fase di scelta e non di gestione delle stesse che può essere invece affidata anche a terzi.




Cassazione Penale Sez. IV - Sentenza n. 8620 del 27 febbraio 2008 - Pres. Brusco – Est. Bricchetti – P.M. D’Angelo - Ric. S. M.

Commento

Come è noto ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, il datore di lavoro non può delegare “la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28” dello stesso D. Lgs., obbligo che in verità era già fissato con l’art. 1 comma 4-ter del D. Lgs. 19/9/1994 n. 626 e s.m.i.. Questa sentenza della Corte di Cassazione fornisce delle indicazioni circa i limiti di tale indelegabilità sia pure con riferimento alla valutazione delle attrezzature di lavoro in quanto in essa viene sostenuto che la indelegabilità imposta dal legislatore per quanto riguarda la sicurezza delle macchine interessa la fase della scelta delle stesse e non quella della gestione né dell’utilizzo, il cui controllo può essere affidato invece a terzi ed anche a consulenti esterni all’azienda, così come è avvenuto nel caso in esame nel quale la delega da parte del datore di lavoro aveva riguardato, oltre alla programmazione del piano di sicurezza ed alla verifica del rispetto della normativa antinfortunistica, anche la verifica dell’efficienza dei dispositivi di sicurezza installati sulle macchine.

La sentenza in esame riguarda un consulente esterno condannato prima dal Tribunale e successivamente dalla Corte di Appello perché ritenuto colpevole del reato di lesioni personali colpose subite da un lavoratore a seguito di un infortunio sul lavoro nonché della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui agli artt. 4 e 35, comma 4 lettera a), del D. Lgs. n. 626/1994. In particolare il consulente veniva ritenuto responsabile di non avere dotato di una efficace protezione una macchina calandra presso la quale il lavoratore si era infortunato per aver infilato le dita della mano tra i rulli della macchina durante la operazione di posizionamento di un tessuto. A seguito delle indagini svolte da un tecnico della ASL veniva in seguito accertato che la barra di protezione dei rulli non era stata montata correttamente in modo da impedire il contatto degli stessi con le dita perché posizionata da questi ad una distanza maggiore di quella prevista dal manuale d’uso della macchina fornito dal fabbricante.

Al consulente esterno era stata conferita dalla società la procura affinché provvedesse a predisporre un piano di sicurezza aziendale, controllasse il rispetto della normativa ambientale ed antinfortunistica e verificasse "l'efficienza dei dispositivi di sicurezza installati" con il dovere quindi di ispezionare con regolarità i macchinari ed accertare che fossero montati ed utilizzati sia nel rispetto delle prescrizioni impartite dal fabbricante sia in osservanza di eventuali ulteriori regole contenute nel piano di sicurezza aziendale. Dalle indagini era emerso, invece, che il consulente non aveva effettuato alcuna ispezione sulla macchina, della quale anzi ignorava persino la esistenza, né si era avveduto dell'erroneo posizionamento della barra di protezione ma si era solo limitato invece a sporadici accessi sul luogo di lavoro.

Nel fare ricorso alla Corte di Appello avverso la sentenza di condanna del Tribunale il consulente poneva in dubbio l’efficacia della delega conferitagli tendente a trasferirgli degli obblighi che la legge stabilisce invece quali indelegabili e connessi ad una posizione di garanzia gravante esclusivamente sul datore di lavoro.

Non si è dichiarata d’accordo sull’argomento la Corte di Appello la quale ha evidenziato che “l'ammissibilità della delega trova conferma nel disposto del Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 1, comma 4 ter, che, laddove individua soltanto determinati adempimenti non delegabili dal datore di lavoro (tutti attinenti alla programmazione generale della sicurezza), ammette - a contrario - la delegabilità di quelli non specificamente menzionati” e che quindi “sono delegabili gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro", sicché il delegato subentra a costui, ferme restando le condizioni di validità della delega, nella posizione di garanzia”. Aggiungeva, altresì, la Corte di Appello che “effettivamente, nel caso di specie, erano stati delegati anche compiti indelegabili, il che tuttavia non travolgeva la validità e l'efficacia dell'atto institorio, ma la limitava agli obblighi delegabili, tra i quali era ben individuato quello di controllare, esigere e verificare l'efficienza dei dispositivi di sicurezza installati".

Il consulente ha fatto quindi ricorso alla Corte di Cassazione chiedendo l’annullamento della sentenza dei giudici di merito e aggiungendo alle motivazioni già addotte alla Corte di Appello l’osservazione che quest’ultima non avrebbe tenuto conto che il datore di lavoro “può trasferire gli obblighi delegabili ad altro soggetto purché questi svolga effettivamente, all'interno dell'azienda, la propria attività in modo continuativo, specifico e costante, esercitando poteri decisionali, di spesa e disciplinari”.

La Sez. IV della Corte di Cassazione ha però dichiarato inammissibile il ricorso ed a sostegno e conferma di quanto già asserito dalla Corte di Appello ha osservato che, “fermo restando che l'avvenuto conferimento al delegato anche di poteri-doveri per legge indelegabili non può comunque rendere invalida ed inefficace la delega nella parte relativa ai poteri ed ai doveri delegabili”, il D. Lgs. n. 626/1994 con l’art. 1 comma 4-ter “prevede, per quanto rileva nel caso in esame, che sia indelegabile la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori nella ‘scelta’ delle attrezzature di lavoro” mentre “non contempla, invece, che sia indelegabile l'esecuzione di attività che abbiano formato oggetto della anzidetta valutazione, segnatamente gli obblighi che possono emergere successivamente alla scelta dell'attrezzatura di lavoro, in relazione, ad esempio, proprio alla corretta installazione ed al funzionamento della medesima”.

Per quanto riguarda, infine, la necessità che il delegato debba svolgere effettivamente la propria attività all’interno dell’azienda la Corte suprema ha ritenuto destituito di fondamento anche tale motivo di ricorso ritenendo che il datore di lavoro possa ricorrere ad un delegato anche esterno all’azienda stessa ed affermando che, in conclusione ,“che il datore di lavoro possa legittimamente ricorrere alla delega conferendola a soggetti esterni all'impresa è principio comunemente affermato anche in giurisprudenza (v. ad esempio Cass. 3, 8 febbraio 1991, i)”.


ICIA2008

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